Secondo le normative vigenti in Italia (profilo professionale D.M. 744 del 1994) il “Dietista” è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente, svolgendo tali funzioni in piena autonomia e responsabilità (D.L. 42/99 e D.L. 251/2000).
Gli specifici atti di competenza sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
Il Dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.
La professione di Dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall’Ufficio Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69.