Con il termine nutrizionista si definisce lo specialista in quella branca della scienza che studia il rapporto tra la dieta (intesa come regime o profilo nutrizionale idoneo) e lo stato di salute o di malattia del singolo individuo o della collettività?.
Il nutrizionista deve essere quindi capace di elaborare e determinare diete o profili nutrizionali per singoli individui o comunità, conosce gli alimenti e le loro caratteristiche nutrizionali e/o salutistiche, è in grado di valutare i bisogni energetici e nutritivi dell’uomo sano o malato attraverso tecniche e metodologie specifiche (analisi di: composizione corporea, metabolismo basale, dispendio energetico, assunzione alimentare, ecc.).
Determinato il regime/piano nutrizionale appropriato alle esigenze emerse, ne verifica l’andamento e gli effetti sugli individui. Predispone materiali informativi e conduce incontri volti alla divulgazione di conoscenze riguardanti la corretta alimentazione, anche al fine di prevenire l’insorgenza di malattie causate da una nutrizione non adeguata.
Le competenze, attribuite per legge al “Biologo Nutrizionista”, sono dettagliatamente enunciate nella apposita sezione del sito web dell’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, di cui si riportano i punti salienti:
Il biologo può fare il nutrizionista?
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 – (Tariffario professionale) consente al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni fisiologiche che patologiche.
Esiste una precisa norma giuridica che riconosce la competenza del biologo nutrizionista a elaborare diete?
Con riferimento al tema della competenza del biologo a elaborare diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che il biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a elaborare le conseguenti diete. L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa autorevole giurisprudenza amministrativa ha confermato che oltre alla legge costituisce fondamento delle competenze del biologo il predetto decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando i principi sanciti dalla citata Sentenza 16626 l’unico obbligo che incombe al biologo è quello, ovviamente, di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci.